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Art. 13. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'eventuale Collegio Arbitrale, può sospendere o espellere un Socio che, con il suo comportamento, abbia contravvenuto a quanto stabilito nel presente Statuto, intraprendendo attività o assumendo iniziative che contrastino con le finalità, lo spirito apolitico e senza fini di lucro dell'Associazione. L'espulsione di un Socio deve essere confermata dall'Assemblea dei Soci. Il socio moroso per un periodo di tre anni può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo. In casi di violazione leggera, il Consiglio Direttivo può ammonire il Socio e l'Assemblea dei Soci può votare una mozione di censura. In ogni caso le decisioni assunte dal Consiglio dovranno essere motivate e appellabili.
Titolo IV: Organi dell'Associazione
Art. 14. Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente;
e) il Segretario;
f) il Revisore dei Conti;
Art. 15. L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci sostenitori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Fanno inoltre parte di diritto dell'Assemblea tutti i Soci d'onore e promotori. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di un decimo dei Soci o della maggioranza del Consiglio Direttivo o ancora su iniziativa del Presidente.
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