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Lo statuto dell'A.S.C.I.G.

Titolo III: Soci
Art. 7. I Soci si distinguono in:
a) Soci d'onore;
b) Soci promotori;
e) Soci sostenitori;
d) Soci ordinari.
Art. 8. I Soci d'onore sono quei cittadini italiani o giapponesi che si sono particolarmente distinti nello svolgimento di attività rientranti tra i fini dell'Associazione. La qualifica di Socio d'onore viene conferita con maggioranza di due terzi del Consiglio Direttivo che ne informa l'Assemblea.
Art. 9. Sono Soci promotori sono coloro i quali hanno promosso la creazione della Associazione, indipendentemente dall'intervento o meno nell'atto costitutivo di essa.
Art. 10. I Soci sostenitori sono quelle persone fisiche o giuridiche italiane e giapponesi che si impegnano a pagare una quota sociale minima fissata dal Consiglio Direttivo. I requisiti, le procedure di ammissione e di eventuale sospensione, espulsione o decadenza sono quelli previsti per i Soci ordinari
Art. 11. Possono essere Soci ordinari tutte le persone che ne facciano domanda, presentate da altri due Soci e che si impegnino ad osservare il presente Statuto e a pagare le quote sociali fissate dal Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione sono vagliate dal Consiglio Direttivo che con decisione motivata delibera sull'accoglimento. E' ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria.
Art. 12. Ogni Socio può dimettersi dall'Associazione in qualsiasi momento, senza diritto però al recupero delle quote versate anche per l'anno in corso.

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